L'imposta Comunale sugli Immobili, è dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che sono proprietarie di immobili situati nel territorio comunale, o che sono titolari di diritto reale di usufrutto, d'uso, d'abitazione, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario.
Sono quindi tenuti al pagamento nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo, ed anche se residenti all'estero: il proprietario dell'immobile; chi è titolare del diritto reale d'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing); il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali. L'aliquota I.C.I. da utilizzare per il calcolo dell'imposta è deliberata ogni anno dall'Amministrazione comunale. Il pagamento deve essere effettuato a partire dal 1°giugno al 16 giugno se, corrisposta in un'unica rata pari al 100%; oppure dal 1° giugno al 16 giugno, la prima rata pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni spettanti, quindi dal 1° dicembre al 16 dicembre, la seconda rata a saldo, dell'imposta dovuta per l'intero anno. La comunicazione di variazione ICI, deve essere presentata nel caso in cui nel corso dell'anno precedente avvengono variazioni agli immobili dipendenti da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dal D.Lgs. 463/97 in materia di modello unico informatico (variazioni nella destinazione d'uso dell'immobile es. immobile diventato abitazione principale, variazione valore aree fabbricabili, acquisizione pertinenze ...). La comunicazione deve essere fatta dal proprietario dell'immobile oppure dall'usufruttuario, dal titolare del diritto reale d'uso, d'abitazione, enfiteusi, superficie e dal locatario finanziario utilizzando modelli disponibili presso l'ufficio tributi del Comune o semplicemente con lettera recante le necessarie notizie e riferimenti dell'intervenuta variazione.
Gli eredi ed i legatari che, abbiano presentato la dichiarazione di successione contenete beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione, ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cuiterritorio, sono ubicati gli immobili.
Entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il contribuente, se ritiene di aver pagato somme non dovute riguardanti l'ICI, può chiedere all'Amministrazione comunale, mediante richiesta redatta in carta semplice, la restituzione di quanto non dovuto.
Dove Rivolgersi
Ufficio Tributi - Via A. De Gasperi, 2 - 24040 Suisio (BG).