La Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni e integrazioni , stabilisce che in ogni distretto di Corte di Appello sono istituite una o più Corti di Assise che, nella circoscrizione loro assegnata, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza, e una o più Corti di Assise di Appello che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Cor ti d'Assise.
Corti d'Assise
La Corte d'Assise è composta, oltre che da un magistrato di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, da sei giudici popolari.
Questi ultimi vengono estratti da un elenco che i Tribunali competenti hanno e che, tramite i Comuni, provvedono ad aggiornare ogni due anni, iscrivendo coloro che ne fanno richiesta o che possiedono i requisiti necessari, e la cancellazione di coloro che hanno perso tali requisiti. Possono essere inseriti nell'elenco dei giudici popolari delle Corti d'Assise coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado.
Entro il 30 aprile di ogni anno dispari il Sindaco di ciascun comune, con pubblico manifesto , invita tutti coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati a chiedere di essere iscritti, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi dei giudici 22
popolari di Corti d'Assise.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Corti d'Assise d'appello
Anche la Corte d'Assise d'Appello è composta, oltre che da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte d'Appello che la presiede e da un magistrato della Corte d'Appello, da sei giudici popolari . Tutto quanto precisato nel paragrafo precedente e relativo alle Corti d'Assise è valido anche per l'iscrizione negli elenchi delle Corti d'Assise d'Appello, con l'unica eccezione del titolo di studio necessario - punto d) dei requisiti.
Infatti i richiedenti devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado .
Gli stampati sono disponibili presso gli uffici demografici.